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La stratificazione del rischio ostetrico: integrazione delle cure tra territorio e ospedale

Pubblicato il 04/10/2024
Pubblicato in: Comunicati stampa

“Competenza, autonomia e responsabilità”. Sono queste le tre parole chiave che la Presidente della FNOPO, Silvia Vaccari, utilizza per descrivere la professione sanitaria dell’Ostetrica/o. Parole al centro della quarta sessione plenaria “Professione Ostetrica: linee guida, buone pratiche e protezione assicurativa” del 4° Congresso Nazionale FNOPO “La Professione di Ostetrica/o, patrimonio del sistema salute: valori, competenze e risorse” in corso a Firenze fino al 5 ottobre 2024, presso l’Istituto degli Innocenti.

“Con il termine ‘Competenza’ - continua la dottoressa Vaccari - si può intendere ‘ciò che compete’, ‘ciò che è di pertinenza, ma anche ciò di cui si è competenti , ciò che si ha la capacità di fare e che si è abilitati a fare’ (definizione del Dott. Daniele Rodriguez, medico legale). L’Ostetrica/o, poi, è professionista autonomo e totalmente responsabile degli atti di sua competenza. Tale sua autonomia viene meno solo di fronte a problemi che cadono sotto la responsabilità del medico (diagnosi di patologia medica). L’autonomia ostetrica, infatti, si estrinseca attraverso l’esecuzione di una diagnosi ostetrica di fisiologia o ‘basso rischio’ della gravidanza, diagnosi che dovrà essere rivalutata nel corso della gravidanza stessa, nel corso del  travaglio di parto e nel puerperio”.

“Il riconoscimento delle qualifiche professionali in Europa è regolamentato dalla direttiva 2005/36/EC, che prevede la piena autonomia dell’ostetrica per la diagnosi e l’assistenza alla gravidanza, la prescrizione degli esami necessari, l’assistenza al travaglio, al parto e al puerperio normali, incluse le cure del neonato, sotto la propria responsabilità – continua la dottoressa Vaccari -. Riconosce inoltre l’autonomia nell’identificazione del rischio e delle possibili complicazioni che richiedono cure mediche. In Italia, il decreto legislativo attuativo 206/2007 è stato recepito in modo diverso (per alcune distorsioni della traduzione italiana) e ha modificato lo spirito della direttiva europea” Il Dgls prevede infatti che l’ostetrica debba “accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica”. Questo ha prodotto, secondo la Presidente della Federazione nazionale dei collegi delle ostetriche, “una discrasia culturale che si contrappone con l’evoluzione della Midwifery, in particolare di questi ultimi 20 anni, evoluzione che, al contrario, la Direttiva europea, nel suo diverso articolato, dimostra di coltivare e rispettare quale principio fondamentale trasversale”.

Veniamo ora alle terza parola chiave: Responsabilità. Per l’Ostetrica/o le responsabilità possono essere di natura: penale, civile (diretta e da rivalsa dell’azienda sanitaria), erariale, deontologica, disciplinare aziendale (per le ostetriche dipendenti). “Oggi le Ostetriche possono contare su un’assicurazione riservata esclusivamente alla categoria professionale – spiega la Presidente della FNOOPO -. Una ‘unicità’ che offre non pochi vantaggi. La polizza di Tutela Legale è un fondamentale strumento di difesa in un procedimento penale in cui l’Ostetrica/o deve difendersi da un’accusa di reato o da un illecito amministrativo”. Tale polizza prevede la libera scelta del legale e del Perito di parte, ma l’Ostetrica/o può, in alternativa, decidere di avvalersi di un legale proposto dall’assicuratore stesso. Tra le principali caratteristiche della Polizza: retroattività di cinque anni, ultrattività di cinque anni successivi alla cessazione dell’attività o alla cessazione del contratto assicurativo, in caso di invito a dedurre, audizione personale e procedimento cautelare di sequestro, la garanzia opera anche prima dell’emissione dell’atto di citazione in giudizio. Il rimborso delle spese è richiesto solo nel caso di sentenza con condanna per dolo.

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