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Procedura di cancellazione per morosità degli iscritti/e

Pubblicato il 17/01/2019
Pubblicato in: FAQ
Procedura di cancellazione per morosità degli iscritti/e

Procedura di cancellazione per morosità degli iscritti/e

Ai sensi dell'art. 6 del D.L.T. C.P.S. 13.09.1946, n° 233 - così come novellato dalla legge 11.01.2018, n' 3 - la cancellazione dall'albo per morosità del pagamento dei contributi e quindi della tassa di iscrizione non può essere pronunciata dal Consiglio direttivo "se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi".

Le convocazioni/atti di incolpazione (tre per tre mesi consecutivi) debbono essere inoltrate/i all'indirizzo di residenza dell'iscritto/a moroso/a. L'Ordine con i dati anagrafici (data e luogo di nascita) dell'iscritto/a può chiedere aggiornato certificato di residenza al Comune per verificare, appunto, la correttezza di detto indirizzo. Ove le raccomandate inoltrate all’indirizzo risultante dal certificato attuale di residenza tornino indietro con la dicitura “per compiuta giacenza” saranno pienamente valide e legittimamente produrranno l’effetto dell’invito alla convocazione.

L’Ordine potrà inoltrare la corrispondenza - sia essa messa in mora e/o invito a presenziare alla convocazione - anche a mezzo pec. Infatti, il decreto legge 29.11.2008, n° 185, recante “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in finzione anti-crisi il quadro strategico nazionale” e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 28.01.2009, n° 2, all’art. 16, comma 7 prevede che “i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo dì posta elettronica di cui al comma 6 entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli Ordini e i Collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”. Ne consegue che l’obbligo per i professionisti di dotarsi di un indirizzo pec è vigente fin dal 29.11.2009. L’equiparazione tra la posta elettronica certificata e la notifica a mezzo posta è poi espressamente prevista dall’art. 48, comma 2 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. 7.03.2005, n° 82 e s.m.i.) ove si dispone che “la trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta”.

Dalle disposizioni sopra richiamate consegue, da un lato l’obbligatorietà di tutti gli iscritti/e all’albo delle ostetriche/i di dotarsi (o meglio di essersi già da anni dotati/e) di un indirizzo di posta elettronica certificata e di comunicare tale indirizzo all’Ordine di appartenenza, e dall’altro la piena legittimità delle comunicazioni inviate agli indirizzi pec, anche nell'eventualità di mancato riscontro.

Le convocazioni potranno quindi essere alternativamente inoltrate alle iscritte/i morose/i tanto a mezzo raccomandata a/r, presso la residenza attuale, che a mezzo pec e, laddove restino senza riscontro tre convocazioni per tre mesi consecutivi, si potrà legittimamente procedere all’emanazione e notificazione, con le medesime modalità, del provvedimento di cancellazione dall’albo. 

La convocazione è contenuta in atto di incolpazione che, ai sensi della disciplina prevista dall'art. 38 e seguenti del D.P.R. 5.04.1950, n° 221, deve contenere:

  • la menzione dell'addebito di morosità con riferimento alle annualità non corrisposte;
  • il termine non inferiore a giorni 20 e prorogabile su richiesta dell’interessato entro il quale l'iscritto/a può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
  • l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
  • l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.

Nel giorno fissato per il procedimento disciplinare - ove l'iscritto/a non provi di aver pagato le quote per le quali si è reso moroso - il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emerse dall'istruttoria e viene quindi sentito, ove presente, l'incolpato/a che non può farsi assistere da avvocati.

Chiusa la trattazione orale ed allontanato l’iscritto/a si decide.

La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. È sottoscritta da tutti i membri che vi hanno preso parte e pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato/a.

Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del Presidente, al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica territorialmente competenti rispetto all'albo cui è iscritto l'incolpato, nonché alla FNOPO ed a tutti gli altri Ordini della Professione di Ostetrica.

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