Parere condiviso dal Comitato Centrale e dall'Ufficio Legale della FNCO
Sulla base di quanto disposto al comma e) e comma g dell’ Art. 48. Esercizio delle attività professionali di ostetrica del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 ( Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali )
1) L’ ostetrica/o è autorizzata a
- e) assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
- g) individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
2) Le linee guida SIEOG 2010 definiscono che :
• l’ecografia office ( o ecografia di supporto ) in ostetricia e ginecologia è un esame ecografico eseguito a sostegno alla visita ed è finalizzato alla ricerca di dati diagnostici che possono essere utilizzati a completamento della visita.
• Non vi è evidenza scientifica che sia utile effettuare un esame
ecografico durante ogni visita ostetrico-ginecologica (Evidenza I-b. Livello di raccomandazione A).
• Non è necessario che sia rilasciato un referto specifico, ma i parametri rilevati dall’Office ecografia devono sempre essere scritti nella cartella clinica della paziente.
• E’ necessario spiegare alla donna il significato dell’office ecografia e la differenza rispetto agli esami ecografici “formali” che vanno comunque eseguiti o consigliati ove indicato.
• Che le indicazioni alla office ecografia sono:
In ostetricia (Evidenza IV. Livello di raccomandazione C):
- visualizzazione della presenza in utero della camera ovulare, dell’embrione e dell’attività cardiaca embrio-fetale,
- valutazione della presentazione fetale,
- valutazione della quantità di liquido amniotico.
In Ginecologia
- valutazione dell’ecogenicità di una tumefazione diagnosticata con l’esplorazione bimanuale (cistica/solida),
- controllo della localizzazione di IUD.
• L’ecografia office può essere effettuata per via transaddominale o trans vaginale con ecografo real time dotato di sonda addominale di almeno 3,5 MHz e/o di sonda vaginale di almeno 5 MHz (Evidenza I-c. Livello di raccomandazione A).
I parametri valutabili possono essere:
- Identificazione in utero del feto e n° di feti.
- Presenza o assenza dell’attività cardiaca embrio-fetale.
- Parte presentata del feto.
- Quantità di liquido amniotico rilevata soggettivamente.
- Conferma di presenza di tumefazioni pelviche e loro ecogenicità.
- Posizione di IUD in utero.
• Nella comunità scientifica dell’area ostetrico-ginecologica internazionale e nazionale è ormai largamente condiviso che l’office ecografia, per le sue peculiarità intrinseche, è un esame che può essere effettuato anche da operatori che non possiedano una formazione specifica in campo ecografico purché abbiano una conoscenza di base della metodica .
• Dalla letteratura scientifica più accreditata risulta che l’impiego della diagnostica ad ultrasuoni nella sorveglianza del benessere materno/fetale anche da parte delle ostetriche di fatto è ormai un’attività consolidata nella midwifery internazionale.
• La refertazione , ossia la relazione scritta dal medico per certificare l’attività svolta ed attestare i risultati delle indagini diagnostiche cliniche , strumentali e di laboratorio - è di competenza medica
Per l’ostetrica l’ecografia office può rappresentare uno strumento di supporto per la rilevazione dei parametri materni e fetali in gravidanza ed in travaglio di parto al fine di interpretare e valutare con tempestività e maggiore accuratezza la normale evoluzione della gravidanza e del parto.
L’ostetrica deve inserire la data dell’esame ecografico eseguito con “office ecografia” in concomitanza della visita ostetrica, e ha il dovere di trascrivere i parametri rilevati a supporto della visita nel corso della gravidanza e/o del travaglio parto nella cartella clinica nella cartella clinica della paziente e dovrà informare il medico specialista dei risultati che deviano dalla normalità e fisiologia.
I parametri rilevati con l’ecografia office non danno esito ad alcun referto, piuttosto si integrano a quelli di una tradizionale visita ostetrica a supporto della diagnosi.
All’ostetrica/o non compete la refertazione1 dell’ecografia office, ossia una relazione sulle risultanze di una indagine diagnostica che è invece un atto medico.
La FNCO, sulla base delle risultanze dei processi di interazione e di confronto avviati con le società scientifiche più accreditate e nello specifico con la SIEOG, per quanto riguarda la tematica del ruolo dell’ostetrica/o nella Ecografia OFFICE in area ostetrica e ginecologica, provvederà ad inviare ulteriori specificazioni rispetto a nuovi ambiti di utilizzo e di competenza.
L’ostetrica/o , tenuto conto delle normative D.M. 740/94; L. 42/99; L. 251/2000; D 2005/36 CE, ecc, si avvale nel proprio esercizio professionale della ecografia office in concomitanza della visita ostetrica, quale strumento di supporto per la rilevazione dei parametri materni e fetali in gravidanza ed in travaglio di parto al fine di interpretare e valutare con tempestività e maggiore accuratezza la normale evoluzione della gravidanza e del parto.
L’ostetrica/o ha il dovere di trascrivere i parametri rilevati con l’ecografia office nella cartella clinica e dovrà informare il medico specialista dei risultati che deviano dalla normalità e fisiologia.
All’ostetrica/o non compete la refertazione1 dell’esame ecografico, ossia la stesura di una relazione sulle risultanze di una indagine diagnostica che è invece un atto medico.
1Nel linguaggio clinico si parla di “referto” (es. per esame ecografico) nel senso di “refertazione”, ossia relazione scritta dal medico sulle risultanze di indagine diagnostica (fisiche e strumentali) a seguito di attività compiuta dal medico o caduta sotto la sua diretta percezione.
Quando si tratta di attività di rilevazione dati, esecutiva di un esame/accertamento strumentale o attività diagnostica del benessere-materno fetale e gravidanza fisiologica, ben può essere svolta dall’ostetrica.
Se, invece, si tratta di “refertazione” nel senso di “atto medico”, certificazione, ossia attestazione di fatti di cui l’atto è destinato a provare la verità, è attività del medico. Invero la refertazione dell’esame ecografico sembra piuttosto destinata a provare la verità di fatti morbosi o fisiologici al terzo interessato e presuppone necessariamente (anche se implicitamente) che il medico stesso abbia proceduto direttamente all’accertamento di malattia-anomalia o fisiologia mediante l’esame sulla paziente, anche se non mera visita, ma accertamento strumentale. In altre parole il medico certifica di aver compiuto un’attività dando atto dei risultati.
Positivo
Sufficiente
Negativo
Utilità
Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica
Piazza Tarquinia 5/d 00183 Roma
Tel.: 067000943
PEC: Posta Elettronica Certificatapresidenza@pec.fnopo.it
Email: Email Ordinariapresidenza@fnopo.it
Email: Email Ordinariasegreteria@fnopo.it
Orario apertura linea telefonica:
Lunedì-Venerdì 10.00/13.00 - 14.00/15.00
Fatturazione Elettronica
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