Per le ostetriche l'iscrizione in altro albo professionale del settore sanitario è espressamente consentita dall'art. 102, comma i del R.D. 27.07.1934, no 1265, recante "Approvazione del Testo Unico delle leggi sanitarie" secondo cui "Il conseguimento di più lauree o diplomi dà diritto all'esercizio cumulativo delle corrispondenti professioni o arti sanitarie, eccettuato l'esercizio della farmacia che non può essere cumulato con quello di altre professioni o arti sanitarie".
Tale norma consente dunque ad un professionista sanitario - e quindi anche all'ostetrica/o - di svolgere simultaneamente anche un'altra professione sanitaria, previa iscrizione in entrambi gli albi.
Positivo
Sufficiente
Negativo
Utilità
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