Chi è l'ostetrica/o
Decreto ministeriale istitutivo dei profilo professionale di ostetrica/o
Alla professione di ostetrica/o, in virtù del ruolo rivestito nell'ambito del sistema di tutela della salute, è storicamente attribuito dallo Stato pieno riconoscimento giuridico.
Denominata levatrice fino al 1937 (RDL n. 1520), ostetrica sino al 1994 (D.M. 740 14.9.94) per divenire poi ostetrica/o, per l'accesso da parte degli uomini alla professione è avvenuta in concomitanza con l'emanazione della L. 9 dicembre 1977 n. 903 “Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro”.
Con l’entrata in vigore delle L. 42/199 “Definizione delle professioni sanitarie” l'ostetrica ha perso la denominazione di professione sanitaria ausiliaria per divenire professione sanitaria (articolo 1 comma 1).
L’articolo 1 comma 2 della stessa legge individua gli ambiti per la definizione del campo proprio di attività e di responsabilità dell’ostetrica nei contenuti del decreto ministeriale istitutivo del relativo profilo professionale e dall’ordinamento didattico del rispettivo corso di diploma universitario e di formazione post-base, nonché, dello specifico codice deontologico, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
L'abilitazione, ottenuta con il superamento dell'Esame di Stato, legittima l'ostetrica/o ad esercitare la propria professione in ambito ostetrico, ginecologico e neonatale come da declamatoria del SSD MED/47 “Scienze Ostetrico - ginecologiche e neonatali” i regine di dipendenza o libero professionale. Le attività riconosciute all'ostetrica sono quelle acquisite nel percorso formativo teorico e pratico (laurea in Ostetricia) e che, a loro volta, rispecchiano le competenze previste nel profilo professionale (DM740/94) ed implementate dai decreti legislativi del 2007 e del 2016 che recepiscono le Direttive della Comunità Europea.
Il D.Lgs 206/2007 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania", nello specifico all’articolo 48 tratta l’esercizio delle attività professionali di ostetrica secondo cui “le ostetriche sono autorizzate all'esercizio delle seguenti attività:
- a)fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne i problemi della pianificazione familiare;
- b)accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
- c)prescrivere gli esami necessari per la diagnosi quanto più precoce di gravidanze a rischio;
d)predisporre programmi di preparazione dei futuri genitori ai loro compiti, assicurare la preparazione completa al parto e fornire consigli in materia di igiene e di alimentazione;
- e)assistere la partoriente durante il travaglio e sorvegliare lo stato del feto nell'utero con i mezzi clinici e tecnici appropriati;
- f)praticare il parto normale, quando si tratti di presentazione del vertex, compresa, se necessario, l'episiotomia e, in caso di urgenza, praticare il parto nel caso di una presentazione podalica;
- g)individuare nella madre o nel bambino i segni di anomalie che richiedono l'intervento di un medico e assistere quest'ultimo in caso d'intervento; prendere i provvedimenti d'urgenza che si impongono in assenza del medico e, in particolare, l'estrazione manuale della placenta seguita eventualmente dalla revisione uterina manuale;
- h)esaminare il neonato e averne cura; prendere ogni iniziativa che s'imponga in caso di necessità e, eventualmente, praticare la rianimazione immediata;
- i)assistere la partoriente, sorvegliare il puerperio e dare alla madre tutti i consigli utili affinché possa allevare il neonato nel modo migliore;
- l)praticare le cure prescritte da un medico;
m)redigere i necessari rapporti scritti.
Il decreto legislativo 206/2007 è stato successivamente modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15: “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)”.
In particolare, in riferimento alla professione ostetrica gli articoli modificati da menzionare sono:
- Art. 35: Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206:
- All'articolo 46 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, lettera a), la parola: "dieci" è sostituita dalla seguente: "dodici" e dopo le parole: " formazione scolastica generale " sono inserite le seguenti: "o possesso di un certificato che attesti il superamento di un esame, di livello equivalente, per l'ammissione a una scuola di ostetricia";
- b) al comma 3:
- 1) alla lettera a), le parole: "un'adeguata conoscenza" sono sostituite dalle seguenti: "una conoscenza dettagliata" e dopo le parole " in special modo" sono inserite le seguenti: "delle scienze ostetriche,";
- 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) conoscenza adeguata di nozioni di medicina generale (funzioni biologiche, anatomia e fisiologia) e di farmacologia nel settore dell'ostetricia e per quanto riguarda il neonato, nonché conoscenza dei nessi esistenti tra lo stato di salute e l'ambiente fisico e sociale dell'essere umano e del proprio comportamento;";
- 3) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) esperienza clinica adeguata acquisita presso istituzioni approvate per cui l'ostetrica è in grado, in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, per quanto necessario e a esclusione del quadro patologico, di gestire l'assistenza prenatale, condurre il parto e le sue conseguenze in istituzioni approvate e controllare travaglio e nascita, assistenza postnatale e rianimazione neonatale in attesa dell'intervento di un medico;";
- 4) alla lettera e), le parole: "la necessaria comprensione" sono sostituite dalle seguenti: "una comprensione adeguata".
-Art. 36, invece, include le modifiche all'articolo 47:
- a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) una formazione a tempo pieno di ostetrica di almeno tre anni, che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno 600 ore di formazione teorica e pratica, di cui almeno un terzo della durata minima in pratica clinica diretta;";
- b) alla lettera b) la parola: "o" è sostituita dalle seguenti: "che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistenti in almeno";
- c) alla lettera c), la parola: "o" è sostituita dalle seguenti: "che possono essere anche espressi, in aggiunta, in crediti ECTS equivalenti, consistente in almeno".
Art. 37 Modifiche all'articolo 48 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206:
- All'articolo 48, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, le parole: "diagnosticata come" e le parole: "da un soggetto abilitato alla professione medica" sono soppresse.
Di seguito la riformulazione dell’articolo 48 operata dal D.Lgs 15/2016
- b)accertare la gravidanza e in seguito sorvegliare la gravidanza diagnosticata come normale
da un soggetto abilitato alla professione medica, effettuare gli esami necessari al controllo dell'evoluzione della gravidanza normale;
Una volta conseguita il titolo di laurea "abilitante", l'ostetrica/o ha l'obbligo di iscriversi al Ordine Professionale di professionale di competenza (dove risiede o dove esercita) sia nel regime libero professionale sia nel regime di dipendenza presso strutture pubbliche o private .
L’articolo 5 del DLCPS del 13 settembre 1946, come modificato dall’articolo 4 della L. 3/2018, prevede per l’ostetrica che risiede e/o opera all’estero può mantenere l’iscrizione presso l’Ordine di origine (doppia iscrizione). L’articolo 12 delle L. 3/2018 prevede per coloro che in corrono nel reato di esercizio abusivo delle professione da sei mesi a tre anni di reclusione e multe da 10mila a 50mila euro.
La mancata iscrizione vieta l'esercizio della professione che diviene ipso facto abusivo (art. 348 C.P.).
L’ostetrica/o appartiene al gruppo delle professioni intellettuali "riconosciute", cioè di quelle per il cui esercizio è obbligatoria l'iscrizione in appositi albi o elenchi nominativi "Albi professionali.
Al professionista ostetrica/o si riconoscono i tre diritti fondamentali di una professione intellettuale:
1. l'autonomia decisionale
- l'indipendenza culturale e operativa
- la responsabilità professionale
In considerazione della loro rilevanza sociale e delle loro specifiche competenze, lo Stato tutela i cittadini a rivolgersi a chi esercita tali professioni, dette anche di "pubblica necessità".
La peculiarità dell'intervento assistenziale dell'ostetrica/o è di promuovere e tutelare la salute olistica della donna, in campo sessuale/riproduttivo e dell'età evolutiva, rispetto agli eventi naturali/fisiologici relativi alle fasi del ciclo vitale: la vita intrauterina, la nascita, la pubertà/adolescenza, la gravidanza, il parto, il puerperio, l'età fertile, l'età matura, la menopausa/il climaterio.
Parlare di salute olistica significa per l'ostetrica/o considerare la persona nella sua globalità, dove le componenti mente-corpo-cultura interagiscono tra loro intimamente.
Gli ambiti operativi di competenza dell'ostetrica/o sono l'area ginecologica, neonatale e ostetrica. In tali contesti si prende cura della persona sia da un punto di vista clinico (midwifery cure) che di supporto (midwifery care) nonché educativo/informativo (midwifery educator).
Di fronte alla domanda di salute inerente le manifestazioni naturali del ciclo della vita, l'ostetrica/o agisce in completa autonomia assumendosi la responsabilità dell'intervento assistenziale, mentre di fronte a situazioni potenzialmente patologiche deve chiedere il contributo del medico ed in sua assenza essere in grado di prestare le misure sanitarie indispensabili per salvaguardare la vita della persona.